Sez. 2, Sentenza n. 6354 del 13/07/1996 (Rv. 498532 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Potere-dovere del giudice di merito - Esercizio in appello - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di sentenza ex art. 2932 cod. civ.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'incondizionato potere di qualificazione della domanda va riconosciuto al giudice di primo grado mentre per i gradi successivi l'esercizio di quel potere va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché con riferimento all'appello - in ragione dell'effetto devolutivo dello stesso e della presunzione di acquiescenza posta dall'art. 329 cod. proc. civ. - deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice (Nella specie il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come diretta ad ottenere una pronunzia dichiarativa dell'obbligo di adempiere un contratto preliminare, ed il giudice d'appello, aveva ritenuto, invece, trattarsi di domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)