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Sez. 2, Ordinanza n. 20055 del 16/06/2026 (Rv. 678565-01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE | Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - Interpretazione secondo la comune intenzione delle parti - Necessità - Riferimento a definizioni giuridiche - Carattere esclusivo della definizione utilizzata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678565-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE

In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e l'"esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola compromissoria relativa a "qualsivoglia controversia concernente le prestazioni svolte" devolvesse agli arbitri tutte le controversie inerenti al rapporto professionale, comprese quelle sulla natura delle prestazioni rese, e non soltanto quelle sulla loro quantificazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 807, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 808, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 808 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)