Sez. 2, Sentenza n. 342 del 28/01/1966 (Rv. 320661 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI DI ACCERTAMENTO - NATURA ED EFFICACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA PRIVATA - NEGOZI DI ACCERTAMENTO - NATURA ED EFFICACIA.*
Il negozio di accertamento - da ritenersi ammissibile nell'ordinamento giuridico vigente, anche se nessuna norma lo prevede espressamente -qualunque sia la costruzione dommatica accolta, abbia esso cioe, carattere dispositivo o dichiarativo, costituisca o non una delle possibili forme in cui puo atteggiarsi il negozio transattivo o sia questo, invece, una delle possibili incarnazioni di quello- e caratterizzato, per cio che attiene alla causa, dallo scopo di imprimere certezza ad un precedente rapporto o negozio, attraverso un regolamento che ne precisi l'essenza, il contenuto e gli effetti. Con l'ovvia conseguenza che, una volta definitiva, per effetto del negozio concluso, la situazione giuridica considerata dalle parti, vale per esse il regolamento dettato col negozio di accertamento, al quale debbono uniformare la propria condotta, con preclusione di ogni pretesa o ragione che sia con esso in contrasto, giacche la sua funzione consiste nell'eliminare la precedente incertezza e nel rendere definitive ed incontestabili le situazioni effettuali che, secondo il concordato accertamento, debbono ritenersi connesse al rapporto preesistente. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)