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Sez. 3, Sentenza n. 572 del 09/03/1967 (Rv. 326542 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONTROVERSIE SULLA PROROGA - CONDIZIONI - INFONDATEZZA EVIDENTE DELL'ECCEZIONE DI PROROGA.*
Stato
decisa il 1967-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326542-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONTROVERSIE SULLA PROROGA - CONDIZIONI - INFONDATEZZA EVIDENTE DELL'ECCEZIONE DI PROROGA.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste ogni qualvolta venga dedotta l'esistenza di un contratto agrario e invocata la proroga legale di esso, e cio sia nell'ipotesi in cui si discuta della esistenza e validita del rapporto sia in quella in cui venga in discussione la sua qualificazione giuridica come contratto agrario assoggettabile a proroga legale. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione (nel senso che il giudice, adito in via ordinaria, puo legittimamente affermare il proprio potere di cognizione e pronunziare sul merito) soltanto quando risulti prima facie manifesto e certo che il rapporto dedotto in giudizio non rientri tra le fattispecie contemplate fra le leggi sulla proroga dei contratti agrari, sicche sia da escludersi senz'altro la esistenza stessa di ogni possibile controversia in ordine all'applicabilita delle Disposizioni vincolistiche. (Conf 321101).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1948 num. 1094 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)