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Sez. 3, Sentenza n. 550 del 21/02/1966 (Rv. 321101 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZE E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONTRATTO ICTU OCULI NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1966-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321101-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZE E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - CONTRATTO ICTU OCULI NON SOGGETTO A PROROGA LEGALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di contratti agrari -nella specie affitto a coltivatore diretto- l'accertamento delle condizioni, previste dalla legge, relative al diritto di proroga, spetta al giudice specializzato. Peraltro, il giudice ordinario, del quale sia stata eccepita l'incompetenza, puo bene decidere il merito, evitando lo spostamento di Competenza, quando dagli Atti risulti prima facie in modo inconfutabile la natura del rapporto controverso come non assoggettabile a proroga. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)