diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12128 del 08/05/2023 (Rv. 667583 - 01)

SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE | Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante
Stato
decisa il 2023-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667583-01

SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE

dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità.

Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.

Cod. Civ. art. 2504 com. 2, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)