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Sez. 3, Sentenza n. 9013 del 27/08/1999 (Rv. 529482 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE | Fusione o incorporazione - Condizioni - Adempimento delle formalità pubblicitarie ex art. 2504, secondo e terzo comma, cod.civ. - Ricorso per cassazione proposto dalla società risultante dalla fusione di quella presente al giudizio di merito (o incorporante la stessa) - Ammissibilità - Prova del predetto adempimento - Necessità.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529482-01

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE

La fusione (o incorporazione) di società non ha effetto prima che siano state adempiute le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2504 cod.civ.. Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società che si assuma risultante dalla fusione di quella che ha partecipato al giudizio di merito (o incorporante la stessa), la ricorrente deve fornire la prova dell'avvenuto compimento delle predette formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)