diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 4934 del 02/03/2018 (Rv. 648248 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE | Preclusione ex art. 268 c.p.c. - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa ad intervento dell'INAIL per la proposizione di azione in surrogazione.
Stato
decisa il 2018-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648248-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE

La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la domanda dell'I.N.A.I.L. - intervenuto volontariamente nel processo in surroga del lavoratore infortunato per ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto - considerando tardiva la documentazione prodotta per dimostrare l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche al lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)