diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015 (Rv. 638291 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE | Preclusione dell'art. 268 c.p.c. - Estensione alla domanda dell'interventore - Esclusione - Accettazione dello stato del processo con riferimento alle preclusioni istruttorie verificatesi nei confronti delle parti originarie - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638291-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - POTERI DELL'INTERVENTORE

La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)