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Sez. L, Sentenza n. 4142 del 09/12/1974 (Rv. 372778 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO IN CAUSA VITTORIOSO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372778-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DEL CHIAMATO IN CAUSA VITTORIOSO - LEGITTIMITA.*

Il giudice non incorre nella violazione dell'art 91 cod proc civ allorche condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore delle altre parti, comprese quelle che si sia reso necessario chiamare in causa, anche per ordine del giudice; e pertanto insindacabile in Sede di legittimita il criterio da lui seguito nel condannare il soccombente anche alle spese nei confronti del chiamato in causa, se costui e rimasto totalmente vittorioso. (Conf 2731'71, mass n 353904).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)