Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 05/10/1971 (Rv. 353904 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI INTERVENUTI PER CHIAMATA DI PARTE O IUSSU IUDICIS - INCENSURABILITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI INTERVENUTI PER CHIAMATA DI PARTE O IUSSU IUDICIS - INCENSURABILITA.*
Ai sensi dell'art 91 cod proc civ il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore delle altre parti, non escluse da queste le parti che si sia reso necessario chiamare in causa, anche per ordine del giudice. Ed e insindacabile il criterio seguito dal giudice nel condannare il soccombente anche alle spese nei confronti del chiamato in causa, se questi sia rimasto totalmente vittorioso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)