Sez. L, Sentenza n. 8534 del 19/11/1987 (Rv. 456055 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - RILASCIO DI NUOVA E DIVERSA PROCURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - RILASCIO DI NUOVA E DIVERSA PROCURA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Perché il procuratore di una parte in giudizio possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare in causa quest'ultimo, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, allorché nell'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espansione di volontà della parte di autorizzare anche la proposizione del giudizio di garanzia. (Conf 5151/83, mass n 430016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)