Sez. 3, Sentenza n. 5083 del 21/05/1998 (Rv. 515659 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI | Chiamata in garanzia del terzo - Rilascio di nuova e diversa procura - Necessità - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI
Perché il procuratore di una parte possa promuovere giudizio di garanzia contro un terzo e chiamare in causa quest'ultimo, non occorre il rilascio di una nuova e diversa procura in calce o a margine della citazione per chiamata in garanzia, se nell'atto contenente la procura originaria risulta la chiara espressione di volontà della parte di autorizzazione anche la proposizione del giudizio di garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)