Sez. 5 - , Ordinanza n. 15192 del 01/06/2021 (Rv. 661680 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Lastrico solare - Categoria F/5 - Natura fittizia - Bene strumentale per natura o per destinazione - Esclusione - Ragioni - Futura utilizzazione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, il censimento in catasto di un lastrico solare nella categoria F/5, a differenza di quello privo di autonomia catastale che va considerato della stessa categoria dell'immobile sulla quale insiste, deve considerarsi fittizia atteso che esso non è strumentale per destinazione, in quanto non è utilizzato per attività di impresa, né è strumentale per natura, in quanto per le sue caratteristiche non può ritenersi utilizzabile necessariamente per attività di impresa, senza che al riguardo possa rilevare la sua futura utilizzazione atteso che l'unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile è rappresentato dalla categoria catastale al momento del trasferimento.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)