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Sez. 5, Sentenza n. 29469 del 17/12/2008 (Rv. 606099 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | INVIM decennale - Art. 25, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 643 del 1972 - Esenzione per i beni strumentali all'esercizio dell'impresa - Concetto di bene strumentale - Verifica dell'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda - Necessità - Iscrizione del bene nel registro inventari - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606099-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM decennale, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile - necessario per ottenere l'esenzione ex art. 25, comma secondo, lett d), d.P.R. n. 643 del 1972 - presuppone la prova della sua funzione non già in senso oggettivo, bensì in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando la citata disposizione una categoria di beni la cui strumentalità sia "in re ipsa", e potendosi prescindere dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale medesima. Ne deriva che non si può dedurre il riconoscimento della strumentalità dalla mera iscrizione di un bene nel registro inventari, occorrendo sempre la prova della natura dell'attività di impresa, cui l'utilizzo del bene va collegato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. D CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 643 art. 917 com. 40 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)