Sez. 6, Sentenza n. 216 del 06/02/1968 Ud. (dep. 29/03/1968) Rv. 107390 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE DI DISTRAZIONE - NECESSITA DEL PROFITTO PROPRIO O ALTRUI -FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE DI DISTRAZIONE - NECESSITA DEL PROFITTO PROPRIO O ALTRUI -FATTISPECIE.*
La distrazione punibile a titolo di peculato consiste in un mutamento della destinazione giuridica della cosa o del danaro posseduti per ragioni di ufficio o di servizio che alteri i fini perseguiti dalla pa una volta accertata obbiettivamente siffatta distrazione, essa non e tuttavia sufficiente ad integrare la nozione del peculato, ove non concorra il profitto dell'agente ovvero di altri soggetti diversi della pubblica amministrazione. (nella specie e stato escluso il reato nel fatto del sindaco che, quale gestore di un cantiere di lavoro istituito a norma della legge 29 aprile 1949, n.264, fece svolgere, anziche i lavori di sistemazione di una determinata strada per i quali il cantiere era stato autorizzato, lavori di sistemazione di altra strada, sempre nell'ambito del comune). (Conf.103461, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)