Sez. L, Sentenza n. 5424 del 18/03/2015 (Rv. 635147 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione occasionale del lavoratore - Disciplina di cui all'art. 24 del r.d. n. 1127 del 1939 - Diritto al corrispettivo - Presupposti - Mera utilizzazione di fatto - Insufficienza.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di invenzione cosiddetta "occasionale" del lavoratore, in forza dell'art. 24 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, applicabile "ratione temporis", la concessione del brevetto costituisce la "condicio iuris" cui è subordinato l'esercizio del diritto del lavoratore, autore dell'invenzione, al canone o al prezzo, non essendo sufficiente l'asserita utilizzazione di fatto dell'invenzione da parte del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)