Sez. 1, Sentenza n. 19009 del 10/09/2014 (Rv. 631929 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione industriale cosiddetta occasionale - Diritto del dipendente ad un corrispettivo - Presupposto - Esplicito accordo tra le parti - Necessità - Uso di fatto dell'invenzione da parte del datore di lavoro - Insufficienza.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di invenzioni in azienda previste dall'art. 24 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (cosiddette occasionali), trasfuso con modifiche nell'art. 64, comma 3, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il diritto del lavoratore ad un corrispettivo per l'invenzione sorge solo qualora il datore di lavoro manifesti, nel termine ivi indicato, la propria volontà di volerne profittare mediante una dichiarazione negoziale recettizia, che deve indicare l'oggetto ed il corrispettivo offerto, cui segua l'accettazione del lavoratore, non potendosi considerare sufficiente l'eventuale uso di fatto dell'invenzione da parte del primo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 64 com. 3, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)