Sez. 3, Sentenza n. 2534 del 23/04/1982 (Rv. 420401 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA PER FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE - MOMENTO FINALE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA PER FATTO ILLECITO - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE - MOMENTO FINALE.*
L'obbligazione risarcitoria per fatto illecito, anche nel caso in cui il danno consista nella perdita di una somma di denaro, non perde la sua natura di debito di valore, e, come tale, deve essere determinata tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione con sentenza definitiva, che ne segna la conversione in debito di valuta. (V 3542/78, mass n 393041).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)