Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 30/04/1999 Ud. (dep. 15/06/1999) Rv. 213802 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | In Genere.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE
Al verbale di riconoscimento dell'oggetto di un furto compiuto dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto deve riconoscersi natura di accertamento di fatto irripetibile alla stregua dell'art. 354 cod. proc. pen. ed è pertanto legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. b). Nè può esserne contestata l'utilizzabilità allorché la persona che vi ha proceduto acquisti nel corso delle successive indagini la qualità di imputato in procedimento connesso a norma dell'art.12 cod. proc. pen., atteso che la particolare disciplina dettata dall'art. 210 cod. proc. pen. vale solo dal momento in cui la persona venga a trovarsi nella detta qualità e pertanto non incide sull'utilizzabilità dell'atto irripetibile anteriore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 431 com. 1 lett. B, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 431 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)