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Sez. 5, Sentenza n. 1073 del 06/11/1996 Ud. (dep. 06/02/1997) Rv. 207505 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Inutilizzabilità - Posizione processuale rilevante - È quella del momento in cui il soggetto viene assunto - Fattispecie: soggetto interrogato come concusso.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207505-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dell'art. 63 cod. proc. pen. presuppone che l'assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale (in senso sostanziale) che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso - con riguardo a fattispecie in cui la Corte di Appello ebbe a qualificare come corruzione un fatto originariamente contestato quale concussione - l'inutilizzabilità delle dichiarazione rese da soggetto interrogato, nelle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, in qualità di teste ed in posizione di concusso. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che la diversa situazione di tale soggetto, e cioè di corruttore, non poteva inficiare gli atti compiuti "jure" nel precedente grado: ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella ad essa conseguente del "tempus regit actum").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)