Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 18/03/1975 (Rv. 374444 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DAGLI ARTT 13 E 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASA DI ABITAZIONE - FAMIGLIA - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DAGLI ARTT 13 E 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASA DI ABITAZIONE - FAMIGLIA - NOZIONE.*
Mancando nel nostro ordinamento una definizione generale di 'casa di abitazioné, per fissarne il concetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949, n 408, occorre riferirsi al sistema di vita che caratterizza l'attuale situazione sociale, e principalmente al concetto di famiglia, quale e inteso e praticato, con tutte le sue necessarie implicazioni, ed in ispecie alle esigenze della vita familiare come normalmente si svolge nel presente stadio delle relazioni sociali, imperniate sull'autonomia dei nuclei familiari. (Conf 245/71, mass n 349689).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)