Sez. 1, Sentenza n. 245 del 03/02/1971 (Rv. 349689 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CASA DI ABITAZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONE E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CASA DI ABITAZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
Mancando nel nostro ordinamento giuridico una definizione generale di 'casa di abitazioné, per fissarne il concetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge n 408 del 1949, occorre riferirsi al sistema di vita che caratterizza l'attuale situazione sociale e principalmente al concetto di famiglia, quale e inteso e praticato, con tutte le sue necessarie implicazioni ed in ispecie alle esigenze della vita familiare, come normalmente si svolge nel presente stadio delle relazioni sociali imperniate sull'autonomia dei nuclei familiari. (V 1870'68, mass n 333836).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)