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Sez. L, Sentenza n. 13211 del 22/05/2008 (Rv. 603090 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno - Proroga generalizzata ex art. 1, primo comma, d.l. n. 71 del 1993 sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993 - Operatività con riferimento allo sgravio totale decennale di cui all'art. 59, nono comma, d.P.R. n. 218 del 1978 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603090-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con l'art. 1, secondo comma, del decreto legge n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 dello stesso anno, ha sostituito quello regolato dall'art. 59, nono comma, del testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico di cui all'art. 12 delle stesse preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un sistema di "doppio binario", che consentirebbe che l'imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole. Ne consegue che la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 71 del 1993, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato nono comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978 e che ogni riferimento normativo a detto articolo, oggi abrogato, operato dai provvedimenti normativi successivi, deve intendersi fatto alle altre disposizioni contenute nel citato decreto.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 15, Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)