Sez. L - , Sentenza n. 12731 del 19/05/2017 (Rv. 644503 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Efficacia temporale della norma invocata - Accertamento d’ufficio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di sgravi contributivi, la questione dell’efficacia temporale della norma di cui si invoca l’applicazione può e deve essere rilevata d’ufficio, sfuggendo a qualsiasi preclusione, in attuazione del principio “iura novit curia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva applicato, a contributi relativi agli anni tra il 1995 ed il 1997, gli sgravi previsti dalla l. n. 183 del 1976, omettendo di rilevarne l’avvenuta abrogazione per effetto della l. n. 151 del 1993).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/03/1993 num. 71 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1993 num. 151 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)