Sez. 3, Sentenza n. 2328 del 11/07/1972 (Rv. 359699 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI PREVISTE DALL'ART 1227 COD CIV.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI PREVISTE DALL'ART 1227 COD CIV.*
La norma dell'art 1227 cod civ disciplina due ipotesi distinte: il primo comma attiene al problema della causalita e prevede, al fine di una riduzione proporzionale del risarcimento, il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso; il secondo comma, invece, escludendo la risarcibilita del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, presuppone che il fatto del debitore inadempiente sia stato la causa unica efficiente dell'evento e si riferisce alle conseguenze ulteriori che, a causa del mancato impiego della ordinaria diligenza da parte del creditore danneggiato, abbiano aggravato il danno. (V 910'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)