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Sez. 3, Sentenza n. 2826 del 29/10/1973 (Rv. 366396 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE OD ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366396-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE OD ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

Mentre il primo comma dell'art 1227 cod civ dispone con riferimento alla colpa concorrente del creditore una diminuzione del risarcimento in proporzione della gravita delle rispettive colpe e della entita delle conseguenze relative, il secondo comma della stessa norma, statuendo che il risarcimento non e dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell'evento dannoso e che il creditore se non fosse rimasto inerte avrebbe potuto eliminarne od attenuarne le conseguenze patrimoniali. (V 2328/72, mass n 359699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)