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Sez. 1, Sentenza n. 5944 del 15/04/2003 (Rv. 562145 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minori - Normativa prevista dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Rimedi ripristinatori - Presupposto - Consenso del genitore istante al trasferimento o al mancato ritorno del minore - Applicabilità dei detti rimedi - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562145-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64), le misure reintegratorie, previste in caso di trasferimento o mancato rientro illecito del minore, sono rivolte a tutelare non titoli giuridici, ma situazioni di fatto, sicché presupposto della loro emissione è la sottrazione del minore al precedente affidamento in concreto esercitato; ne consegue che detta tutela non può essere richiesta allorché il genitore istante abbia consentito al trasferimento o al mancato ritorno del minore (art. 13, primo comma, lett. a, della Convenzione), mancando in tal caso l'illegittimità della situazione di fatto, condizione per l'adozione delle previste misure.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)