Sez. 1, Sentenza n. 5944 del 15/04/2003 (Rv. 562145 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Illecita sottrazione internazionale di minori - Normativa prevista dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Rimedi ripristinatori - Presupposto - Consenso del genitore istante al trasferimento o al mancato ritorno del minore - Applicabilità dei detti rimedi - Esclusione.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Ai sensi della Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64), le misure reintegratorie, previste in caso di trasferimento o mancato rientro illecito del minore, sono rivolte a tutelare non titoli giuridici, ma situazioni di fatto, sicché presupposto della loro emissione è la sottrazione del minore al precedente affidamento in concreto esercitato; ne consegue che detta tutela non può essere richiesta allorché il genitore istante abbia consentito al trasferimento o al mancato ritorno del minore (art. 13, primo comma, lett. a, della Convenzione), mancando in tal caso l'illegittimità della situazione di fatto, condizione per l'adozione delle previste misure.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)