Sez. 2 - , Ordinanza n. 15043 del 15/07/2020 (Rv. 658119 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - INCOMPETENZA - IN GENERE | Sanzioni amministrative – Incompetenza assoluta e relativa dell’autorità amministrativa – Eccezione in senso stretto – Onere della prova a carico della parte – Ragioni.
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - INCOMPETENZA - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)