Sez. 2 - , Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 (Rv. 651188 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - INCOMPETENZA - IN GENERE | Incompetenza assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenze in tema di poteri del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa - Rilievo di ufficio di tali vizi - Limiti.
ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITÀ - INCOMPETENZA - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, comportando esso l'inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)