Sez. L, Sentenza n. 4018 del 11/06/1988 (Rv. 459147 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI EX NN. 3 E 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI EX NN. 3 E 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove; pertanto, il ricorso privo dell'esatta Determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito. Peraltro, affinché detta nullità sussista, non è sufficiente che sia mancata l'indicazione in modo formale degli elementi richiesti dai nn. 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ., essendo invece necessario che l'omissione espositiva sia tale da non permettere, attraverso l'esame complessivo dell'atto (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito), la individuazione dell'oggetto della domanda e che permanga un'assoluta incertezza circa il diritto fatto valere. (V 6619/87, mass n 454847; (V 4566/87, mass n 453246).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)