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Sez. 2, Sentenza n. 969 del 26/03/1969 (Rv. 339400 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORO USURANTE - INVALIDITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339400-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORO USURANTE - INVALIDITA - SUSSISTENZA.*

L'accertamento della residua capacita di guadagno dell'assicurato dev'essere eseguito in base alla valutazione, oltre che delle residue capacita lavorative, anche di altri fattori, sia individuali (eta, attitudini, esperienza professionale, adattabilita ai lavori affini a quello precedentemente esercitato etc.), sia estrinseci, e cioe economico - sociali, ambientali, di mercato, etc. Conseguentemente, qualora un assicurato, per la sola causa invalidante, che riduca notevolmente la sua capacita lavorativa, possa ottenere un guadagno che raggiunga appena il terzo di quello suo ordinario, ma con sicuro rischio (e, cioe, previsto peggioramento) per il suo gia minorato stato di salute, e con indubbio carattere usurante per le sue residue energie lavorative, tali fattori di carattere soggettivo, una volta accertati, devono senz'altro essere presi in considerazione, per determinare la concreta residua capacita di guadagno dell'assicurato, riflettendosi essi in modo negativo su tale capacita e, quindi, contribuendo a formare l'invalidita pensionabile ex art.10 del DL 14 aprile 1939, n.636. (V.3177-68 massima n.336098 2432-68 massima n.334832 1734-68 massima n.333602).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)