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Sez. L, Sentenza n. 26306 del 15/12/2014 (Rv. 633845 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Prevalenza dell'attività manifatturiera - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633845-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali, l'attività manifatturiera è prevalente se abbia tale carattere rispetto al complesso dell'attività svolta e non anche quando, in presenza di altre attività in numero superiore alle due, manifatturiere e non, essa risulti di peso superiore (in termini di valore aggiunto) rispetto a ciascuna delle altre singolarmente considerate, ma non al loro coacervo.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)