diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10044 del 13/05/2005 (Rv. 582222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Consorzio con attività plurime - Individuazione della prevalenza dell'attività manifatturiera - Criterio del maggior risultato economico - Idoneità - Esclusione - Criterio della maggior produttività - Idoneità.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Per stabilire l'eventuale prevalenza delle attività manifatturiere (tra le quali va considerata anche l'attività di refrigerazione dei prodotti agricoli) sulle residue attività commerciali svolte da un consorzio con attività plurime, ai fini della fruibilità della fiscalizzazione degli oneri sociali, spettante alle imprese che svolgano prevalente attività manifatturiera o estrattiva, non rileva il risultato economico delle varie attività, dato dalla differenza tra costi e ricavi, ma il dato della produttività, intesa come capacità di produrre nuova ricchezza.

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)