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Sez. 5, Sentenza n. 15849 del 12/07/2006 (Rv. 592038 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Notifica ad ente privo di personalità giuridica - Esecuzione direttamente presso il legale rappresentante - Nullità - Sanatoria - Tempestiva impugnazione dell'atto - Configurabilità - Impugnazione di un atto diverso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592038-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la notificazione dell'avviso di accertamento agli enti privi di personalità giuridica dev'essere effettuata secondo le modalità prescritte dall'art. 145 cod. proc. civ., il quale, consentendo soltanto in via subordinata la notifica presso il legale rappresentante dell'ente, nelle forme previste per la notificazione alle persone fisiche, comporta la nullità della notifica eseguita direttamente presso il legale rappresentante, senza che risulti l'impossibilità di effettuarla presso la sede indicata nell'art. 19, secondo comma, cod. civ. Tale nullità deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, il quale, postulando che alla notifica invalida abbia fatto comunque seguito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato, ma non certo dall'impugnazione di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la notifica della cartella esattoriale emessa nei confronti di un'associazione non riconosciuta per la riscossione dell'importo risultante da un avviso di accertamento asseritamente definitivo fosse idonea a sanare la nullità della notifica di quest'ultimo atto, eseguita direttamente presso il legale rappresentante della medesima associazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)