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Sez. 5, Sentenza n. 3549 del 12/03/2002 (Rv. 552997 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | A persona giuridica - Direttamente nel domicilio della sola persona fisica rappresentante dell'ente - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso - Sanatoria.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552997-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di contenzioso tributario e con riguardo al regime previgente di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), la notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. ove effettuata non presso la sede della persona giuridica, ma direttamente al domicilio della persona fisica che la rappresenta, è nulla, ma rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)