diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 13842 del 22/05/2019 (Rv. 654259 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Arbitrato societario ex art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Questioni compromettibili e non inerenti alle deliberazioni assembleari - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654259-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

In caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto prima della novella di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili in un giudizio non concernente l'invalidità di delibere assembleari poiché il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 c.p.c. va sì correlato al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione, ma pur sempre implica che, per stabilire se l'impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 36, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)