Sez. 1 - , Sentenza n. 17339 del 13/07/2017 (Rv. 644972 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione del lodo per “errores in iudicando” - Art. 829, comma 3, c.p.c. come modificato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità ai giudizi arbitrali promossi dopo la modifica - Rinvio alla legge vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 829, comma 2, c.p.c., vecchio testo - Conseguenze - Applicabilità delle regole di diritto attinenti al merito della controversia salvo diversa disposizione delle parti.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)