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Sez. 2, Sentenza n. 1996 del 06/06/1969 (Rv. 341222 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - IN GENERE - FINALITA - PARTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341222-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - IN GENERE - FINALITA - PARTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'intervento in appello, a sensi dell'art.344 cod.proc.civ., di un soggetto diverso da quelli che hanno partecipato al giudizio di primo grado si giustifica con la finalita di evitare che dalla sentenza emanata nei confronti di altre parti possano derivare pregiudizi ai diritti di un soggetto che non e stato posto in grado di tutelarli efficacemente in prima istanza e che, come tale, sarebbe abilitato a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio. Cade, quindi, il presupposto stesso dell'applicazione della norma quando colui che pretende di spiegare l'intervento, lungi dall'essere terzo, sia stato parte nel giudizio ed abbia avuto, pertanto, pieno agio di tutelare il proprio diritto fin dal primo grado della lite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)