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Sez. 3, Sentenza n. 4867 del 21/09/1979 (Rv. 401485 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E FINALITA.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401485-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E FINALITA.*

L'intervento in appello, ai sensi dell'art 344 cod proc civ, di un soggetto diverso da quelli che hanno partecipato al giudizio di primo grado si giustifica con la finalita di evitare che dalla sentenza emanata nei confronti di altre parti possa derivare pregiudizio ai diritti di una persona che non e stata posta in grado di tutelarsi in prima istanza e che, come titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello in discussione, sarebbe abilitata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio. (Conf 3754/76, mass n 382455; (Conf 1996/69, mass n 341222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)