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Sez. 2, Sentenza n. 2736 del 05/02/2013 (Rv. 625071 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Contratto di investimento - Nozione - Riferibilità ad ogni forma di investimento di natura finanziaria, ex art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 58 del 1998 - Atipicità dello schema - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625071-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di "prodotto finanziario", la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato ed alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 1, Cod. Civ. art. 1322 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)