Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 03/04/2014 (Rv. 630710 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Erogazione di mutuo bancario per acquisto di strumenti finanziari da costituire in pegno in favore della stessa banca - Natura - Contratto atipico unitario - Servizio di investimento - Configurabilità.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
L'operazione di erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore di quest'ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, da ricondurre ai "servizi di investimento" ex art. 1, comma 5, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1 com. 5, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)