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Sez. 2, Sentenza n. 3552 del 13/06/1984 (Rv. 435556 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ DELLA STESSA - DEDUZIONE DI DIFESA DA PARTE DEL RICORRENTE CON LA MEMORIA PRESENTATA - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435556-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ DELLA STESSA - DEDUZIONE DI DIFESA DA PARTE DEL RICORRENTE CON LA MEMORIA PRESENTATA - SANATORIA - CONFIGURABILITÀ.*

In applicazione del principio generale di sanatoria, per cui la nullità formale di un atto processuale non rileva a nessun effetto, quando l'atto, benché viziato, abbia raggiunto lo scopo per legge collegatovi (art. 156 e 160 cod. proc. civ.), non può dichiararsi la nullità della notificazione del controricorso e del ricorso incidentale, ove il ricorrente, con la memoria presentata, vi ha opposto difese, in quanto risulta con certezza che, sebbene viziata, la notificazione ha raggiunto lo scopo di portare gli Atti notificati a conoscenza del loro destinatario. (V 2360/80, mass n 406050; (V 1013/80, mass n 404463; (V 5196/78, mass n 394938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)