Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 12/02/1980 (Rv. 404463 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA ELEZIONE IN ROMA DA PARTE DEL RICORRENTE - LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MANCATA ELEZIONE IN ROMA DA PARTE DEL RICORRENTE - LUOGO DELLE NOTIFICAZIONI - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE.*
L'osservanza della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art 366 cod proc civ, secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notifiche gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione, non e prevista a pena di nullita. Pertanto, la nullita della notifica del controricorso non puo essere dichiarata, se la notifica, sebbene non effettuata presso la cancelleria predetta ma al domicilio eletto presso il difensore in citta diversa da Roma, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che e quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente. (Conf 5196/78, mass n 394938; (Conf 4026/75, mass n 378320).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)