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Sez. L, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015 (Rv. 634083 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della obiettiva rilevanza dell'inadempimento - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634083-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - a fronte di un progetto formativo molto dettagliato di ventiquattro mesi e del comportamento del datore di lavoro che, ultimato un breve periodo di formazione, aveva assegnato i lavoratori a compiti di autisti a tempo pieno uguali a quelli dei dipendenti a tempo indeterminato - aveva concluso che si fosse in presenza di mere irregolarità contratto non incidenti sulla formazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)