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Sez. 6 - L, Sentenza n. 6068 del 17/03/2014 (Rv. 630461 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento degli obblighi di formazione - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato - Valutazione della rilevanza dell'inadempimento - Criteri.
Stato
decisa il 2014-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630461-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

In materia di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento integrale degli obblighi formativi integra un vizio che incide sulla causa contrattuale ed è suscettibile di determinare, sin dall'inizio del rapporto, la trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, dovendo il giudice, in tale ipotesi, valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1 com. 1, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)