Sez. U, Sentenza n. 12261 del 13/12/1993 (Rv. 484704 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Condotta posta in essere da un'amministrazione statale con carattere plurioffensivo - Modificazione ex art. 6 legge n. 146 del 1990 dei criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo - Portata - Fattispecie relativa a revoca del trasferimento di un dirigente sindacale.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
Aggiungendo due commi all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 relativo alla repressione della condotta antisindacale, l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 (che è applicabile anche ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore), oltre ad estendere il procedimento pretorile previsto dal citato art. 28 alla repressione della condotta antisindacale posta in essere da un'amministrazione statale in violazione di interessi propri ed esclusivi del sindacato ed a prevedere anche davanti al giudice amministrativo, adito per la repressione della condotta antisindacale di carattere plurioffensivo (in quanto incidente anche sulla posizione del singolo dipendente pubblico), una fase sommaria ed urgente del procedimento (che si conclude con l'emanazione di un decreto, salva l'eventuale opposizione e la definizione del giudizio con sentenza immediatamente esecutiva), ha, in tema di repressione di condotta antisindacale plurioffensiva, modificato i precedenti criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, limitando quest'ultima ai soli casi in cui venga richiesta dalle organizzazioni sindacali la rimozione dei provvedimenti lesivi di situazioni soggettive inerenti al rapporto d'impiego (nella specie, la revoca del trasferimento del dirigente sindacale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)