Sez. U, Sentenza n. 3320 del 22/03/1995 (Rv. 491335 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Comportamento di un'amministrazione statale o di altro ente pubblico non economico - Ricorso al pretore ex art. 28 Statuto Lavoratori - Condizione - Deduzione dell'incidenza del comportamento anche su situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n.146, nel caso in cui il comportamento antisindacale venga posto in essere da un'amministrazione statale o da altro ente pubblico non economico, l'azione ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.300 deve essere proposta con ricorso al pretore competente per territorio qualora si assuma che il suddetto comportamento leda unicamente interessi propri ed esclusivi del sindacato (diritti sindacali in senso stretto); sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui il denunciato comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego e le organizzazioni sindacali chiedano la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)