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Sez. 2, Sentenza n. 2316 del 04/04/1985 (Rv. 440193 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - TERMINE UTILE ALL'USUCAPIONE - INTERRUZIONE CON ATTI DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440193-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - TERMINE UTILE ALL'USUCAPIONE - INTERRUZIONE CON ATTI DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA - INAMMISSIBILITÀ.*

Gli Atti di diffida e di messa in mora sono idonei a interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione e non anche il termine utile per usucapire, potendosi il relativo possesso esercitare anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. (Conf 2842/82, mass n 420722; (Conf 2831/78, mass n 335505; (Conf 2876/74, mass n 371307; (Conf 1566/74, mass n 369724; (Conf 584/74, mass n 368364; (Conf 2227/73, mass n 365477; (Conf 1694/70, mass n 347635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)