Sez. 2, Sentenza n. 2227 del 30/07/1973 (Rv. 365477 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - USUCAPIONE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE.*
POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - USUCAPIONE - ATTI INTERRUTTIVI - ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA - ESCLUSIONE.*
Gli Atti interruttivi dell'usucapione sono esclusivamente quelli indicati dall'art 2943 cod civ, fatta eccezione per il quarto comma del medesimo articolo, che, contemplando gli Atti di Costituzione in mora del debitore, riguarda il caso particolare dell'interruzione della prescrizione dei diritti di obbligazione, con l'effetto che la relativa disciplina non puo essere estesa all'interruzione dell'usucapione dei diritti reali. (Conf 1694/70; 2831/68; 326/67).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)